La storia
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  Proposta di Regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
20 Gennaio 2005
 

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Ragioni e obiettivi della proposta

Nel febbraio 2001 la Commissione ha pubblicato un Libro bianco intitolato “Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche” (COM(2001) 88 definitivo) che prende le mosse da un esame della normativa comunitaria vigente in materia di sicurezza nell'uso delle sostanze chimiche. La Commissione è giunta alla conclusione che una riforma della normativa in vigore è necessaria per realizzare gli obiettivi seguenti:

– proteggere la salute umana e l'ambiente;
– mantenere e rafforzare la competitività dell'industria chimica dell'UE;
– evitare la frammentazione del mercato interno;
– accrescere la trasparenza;
– integrare le iniziative esistenti sul piano internazionale;
– favorire la sperimentazione non eseguita su animali;
– rispettare gli obblighi internazionali a cui l'UE è soggetta nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Contesto generale

Molteplici fattori pongono l'industria chimica al centro della strategia comunitaria dello sviluppo sostenibile. Il ruolo economico che essa svolge è di grande importanza, in quanto fornisce materie prime all'industria manifatturiera, stimola l'innovazione e offre prodotti necessari per mantenere e migliorare la qualità della vita. L'industria chimica concorre in misura rilevante allo sviluppo economico e all'attivo della bilancia dei pagamenti europea. Assicurarne la competitività e la capacità innovativa è quindi un obiettivo primario.
Sul piano della politica sociale, gli obiettivi fondamentali della Comunità sono, per quanto riguarda il settore dei prodotti chimici, il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori e della popolazione tutta e il mantenimento di livelli di occupazione elevati.

Per quanto riguarda l'ambiente, gli obiettivi essenziali sono evitare la contaminazione chimica dell'aria, dell'acqua, del suolo e degli edifici e tutelare la biodiversità. Di particolare importanza, a questo proposito, è un controllo più efficace delle sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche.

La necessità di perseguire questi obiettivi è stata affermata ai massimi livelli politici. Il Consiglio europeo di Bruxelles del 20 e 21 marzo 2003 ha posto l'accento sulla necessità, da una parte, di porre al centro la competitività e intensificare gli investimenti destinati alla ricerca e sviluppo e all'innovazione e, dall'altra, di ridurre le pressioni esercitate sull'ambiente e di preservare le risorse naturali, nel quadro della strategia generale per uno sviluppo sostenibile adottata a Göteborg, nonché di promuovere lo sviluppo sostenibile su scala mondiale, in particolare tenendo presenti gli obiettivi fissati per quanto riguarda, tra l'altro, una gestione sana delle sostanze chimiche.

La normativa vigente in materia di sostanze chimiche

Il sistema attuale in vigore per i prodotti dell'industria chimica in generale distingue tra le “sostanze esistenti”, ossia tutte le sostanze chimiche dichiarate come esistenti sul mercato nel settembre 1981, e le “nuove sostanze”, ossia quelle immesse sul mercato successivamente a tale data.

Esistono circa 3 000 nuove sostanze. La direttiva 67/548 prescrive che le nuove sostanze siano sottoposte a prove e valutate in relazione ai rischi che possono presentare per la salute umana e l'ambiente prima di essere immesse sul mercato in quantità pari o superiori a 10 kg. Per quantità superiori, occorre procedere a prove più accurate che prendano in considerazione, in particolare, gli effetti a lungo termine e cronici.

Le sostanze esistenti rappresentano più del 99% del volume totale delle sostanze sul mercato, ma non sono soggette agli stessi obblighi in fatto di sperimentazione. Il numero di sostanze esistenti dichiarato nel 1981 era di 100 106, il numero di sostanze esistenti attualmente commercializzate in volume pari o superiore ad una tonnellata è stimato in 30 000. Circa 140 di queste sostanze sono state identificate come sostanze prioritarie e sono oggetto di una valutazione completa dei rischi effettuata dalle autorità degli Stati membri a norma del regolamento n. 793/93.

Sulle proprietà e sugli usi delle sostanze esistenti le informazioni accessibili al pubblico sono generalmente scarse. La procedura di valutazione dei rischi è lenta, richiede l'impiego di numerose risorse e non permette un funzionamento efficace del sistema. L'attribuzione delle responsabilità è inadatta, perché della valutazione sono incaricati i pubblici poteri anziché le imprese che producono, importano o utilizzano le sostanze. Inoltre, la normativa attuale obbliga a fornire informazioni soltanto i fabbricanti e gli importatori di sostanze, ma non impone obblighi analoghi agli utenti a valle (utenti industriali e formulatori). È quindi difficile ottenere informazioni sugli usi delle sostanze e le informazioni sull'esposizione derivante da usi a valle sono generalmente scarse. Le decisioni su nuovi esperimenti da effettuare sulle sostanze possono essere prese soltanto ricorrendo a una complessa procedura di comitato e possono essere richiesti all'industria soltanto dopo che le autorità hanno fornito la prova che una sostanza può presentare un rischio grave. Fornire questa prova è però quasi impossibile senza disporre dei risultati di esperimenti. Valutazioni dei rischi finali sono state quindi compiute solo per poche sostanze.

In applicazione della direttiva 76/769/CEE, che limita l'immissione sul mercato e l'uso di talune sostanze e preparati pericolosi, la Commissione si è impegnata a procedere alla valutazione dei rischi e ad analisi adeguate dei costi e dei benefici prima di proporre o adottare atti legislativi concernenti l'industria chimica. Le indicazioni di rischio inaccettabile (generalmente corrispondenti a notifiche di restrizioni a livello nazionale) sono oggetto di relazioni sottoposte all'esame del comitato scientifico per la tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente della Commissione.

I regimi attuali in materia di responsabilità non permettono di risolvere i problemi rilevati dalla Commissione. La responsabilità si basa di norma sul principio per cui chi causa un danno deve risarcirlo. Tuttavia, perché la responsabilità sia stabilita, occorre generalmente che sia dimostrato un rapporto di causalità tra un atto e il danno risultante. Questo è spesso di fatto impossibile per le parti danneggiate se la causa e l'effetto sono molto distanti nel tempo e se non esistono dati sperimentali adeguati sugli effetti delle sostanze. Anche se è possibile stabilire un nesso di causalità, i risarcimenti concessi dai tribunali degli Stati membri non sono in generale di entità paragonabile a quelli, ad esempio, degli Stati Uniti e hanno quindi un effetto dissuasivo limitato.

Coerenza con altre politiche
La politica in materia di prodotti chimici tocca vari altri settori. Elaborando la sua proposta, la Commissione si è preoccupata di evitare doppioni con le disposizioni di altri atti legislativi, senza però lasciare lacune, e di far sì che l'informazione necessaria sia messa a disposizione di altri settori.


 
     
 
  GUIDO SACCONI PER REACH
   
  GUIDO SACCONI
è relatore per il
Parlamento europeo
sul nuovo Regolamento
REACH.
E' stato eletto per il suo secondo mandato
al Parlamento Europeo il 13 giugno 2004
nel Collegio dell'Italia Centrale, nella lista
Uniti nell'Ulivo, con oltre 72 000 preferenze.